Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/01/1963 n. 1

Art. 43. Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze (34). (34)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 44. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione (35) . (35) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 45. Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali. Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica. I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art. 10 non sono definitivi (36) . (36) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Capo VII - Funzioni della Giunta regionale

Art. 46. Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi (37). (37)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 47. La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste. Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV Finanze. Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49. Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (38);

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (39);

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (40);

4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (41);

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consu mata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti (42). (38) Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662. (39) Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662. (40) Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662. (41) Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662. e poi dal comma 10 dell'art. 30, L. 27 dicembre 2002, n. 289. (42) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1984, n. 457

Art. 50. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali

Art. 51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni. Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 52. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio (43). A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla (44). Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevu te (45) . La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi. (43) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457. (44) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457. (45) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55. Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1) le foreste;

2) le miniere e le acque minerali e termali;

3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56. Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57. Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli artt. 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO Controlli sull'Amministrazione regionale

Art. 58. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI Enti locali

Art. 59. Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione. Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 60. Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII Rapporti tra Stato e Regione

Art. 61. È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62. Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribu zioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione. Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII Disposizioni integrative, transitorie e finali

Art. 63. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale (46). I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi (47). Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (48). Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione. (46) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. (47) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. (48) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 64. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli- Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative. Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali. La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici. I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

 

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